Dom. Lug 12th, 2026

Consenso bilaterale, tutela dell’identità digitale dei più piccoli e responsabilità legale condivisa. Sono questi i cardini su cui si fonda l’ultimo provvedimento del Garante per la Privacy, un monito che non si limita affatto alle dinamiche dei conflitti familiari ma traccia una linea di demarcazione invalicabile per tutte le aziende, le scuole, le associazioni e le pubbliche amministrazioni che scelgono di utilizzare le immagini dei bambini nelle loro strategie di comunicazione.


La svolta del Garante: il caso che fa giurisprudenza

La vicenda da cui si origina questa fondamentale riflessione sulla comunicazione etica nasce da una controversia familiare tutt’altro che isolata. Un padre ha presentato reclamo formale al Garante per la protezione dei dati personali, contestando la ripetuta pubblicazione sui profili Facebook dell’ex moglie delle fotografie dei loro due figli, entrambi di età inferiore ai quattordici anni, senza aver ricevuto alcuna informazione preventiva né, tanto meno, aver prestato il proprio assenso.

Il reclamante ha evidenziato come questa pratica sistematica – nota a livello internazionale con il termine sharenting (la condivisione online, spesso compulsiva, della vita dei propri figli) – possa esporre i minori a seri rischi di sicurezza, compromettendone al contempo l’autodeterminazione digitale presente e futura.

La difesa della madre ha cercato di derubricare la condivisione a una mera finalità affettiva e privata, sottolineando il numero esiguo di scatti e il fatto che il profilo social fosse impostato con restrizioni di privacy.

Tuttavia, l’Autorità Garante (con il Provvedimento del 29 aprile 2026, n. 314, doc. web n. 10251841) ha rigettato ogni attenuante, deliberando che:

  1. I social network non sono salotti protetti, bensì vere e proprie “piazze telematiche” in cui i contenuti, una volta pubblicati, sfuggono al controllo del mittente e possono essere scaricati o redistribuiti da chiunque;
  2. La pubblicazione costituisce a tutti gli effetti un trattamento di dati personali che richiede una solida e inequivocabile base giuridica;
  3. Ha imposto alla madre il divieto assoluto di ulteriore pubblicazione e ha comminato un ammonimento formale. In caso di inosservanza, le sanzioni amministrative del GDPR possono raggiungere cifre esorbitanti (fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato globale di un’organizzazione).

La regola aurea: la soglia dei 14 anni e il doppio consenso

Per le agenzie di comunicazione e per le imprese che vogliono fare promozione in modo sicuro e professionale, la normativa italiana (adeguata al GDPR tramite il D.Lgs. 101/2018) fissa due paletti insormontabili:

  • Sotto i 14 anni: il minore è considerato legalmente privo della capacità di prestare il consenso digitale. La base giuridica del trattamento deve risiedere nella volontà di chi esercita la responsabilità genitoriale. Poiché tale responsabilità è quasi sempre esercitata congiuntamente da entrambi i genitori (anche in caso di genitori separati o divorziati), il consenso di uno solo di essi è nullo e non tutela in alcun modo chi pubblica la foto;
  • Dai 14 anni in su: l’ordinamento italiano riconosce al minore la facoltà di esprimere autonomamente il proprio consenso alla diffusione e al trattamento online delle proprie immagini.

Perché questo provvedimento riguarda direttamente le imprese e gli enti?

Quando un’azienda o un ente pubblico progetta una campagna pubblicitaria, organizza un evento sul territorio, gestisce la comunicazione di una scuola privata, di un’associazione sportiva o di un club (come il Rotary), l’entusiasmo di mostrare il coinvolgimento di bambini e famiglie può far commettere errori fatali.

Spesso le organizzazioni commettono l’errore di ritenersi al sicuro semplicemente facendo firmare una “liberatoria generica” al genitore che accompagna il bambino all’evento. Questo è un gravissimo errore di compliance.

Se i genitori sono separati, o se semplicemente l’altro coniuge non è a conoscenza della pubblicazione e decide di opporsi, l’azienda che ha pubblicato la foto sul proprio sito web o sulla propria pagina LinkedIn si ritroverà esposta a:

  • Reclami formali al Garante della Privacy con conseguente rischio di sanzioni pecuniarie distruttive per il bilancio societario;
  • Richieste di risarcimento danni in sede civile;
  • Crisi reputazionali gravissime, poiché associare il nome del proprio brand a una violazione dei diritti dei minori è uno dei danni d’immagine più difficili da sanare.

Nel Brand Journalism, l’informazione è valore ma la reputazione è il patrimonio più prezioso. Per questo motivo, la conformità legale non può essere un dettaglio burocratico delegato all’ultimo momento ma deve essere integrata fin dalla fase di progettazione strategica di qualsiasi contenuto.


🛠️ La Checklist dello Studio Del Core per la tutela del tuo Brand

Come agenzia di comunicazione strategica, lo Studio Del Core affianca imprese, professionisti ed enti pubblici per garantire una gestione impeccabile dei canali digitali. Ecco le regole operative che applichiamo rigorosamente per azzerare ogni rischio di sanzione:

1. La regola delle “due firme” sulle liberatorie

Ogni volta che si rende necessario fotografare o riprendere minori di 14 anni (ad esempio durante un open day scolastico, un evento aziendale di welfare familiare o una manifestazione pubblica patrocinata da un Comune), il modulo di liberatoria e trattamento dati deve essere compilato e firmato da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Non si accettano deleghe parziali o firme singole.

2. Sfruttare la forza creativa della Street Photography e del Mobile Journalism

Se raccogliere la doppia firma è logisticamente impossibile o troppo complesso, l’alternativa non è rinunciare a raccontare l’evento, ma farlo con intelligenza visiva. Attraverso le tecniche del Mobile Journalism e lo sguardo artistico della Street Photography, possiamo documentare la presenza dei più piccoli senza mai renderli identificabili:

  • Inquadrature di spalle o di profilo sfocato (effetto bokeh);
  • Focus sui dettagli (le mani che disegnano, i piedi che corrono, i giochi);
  • Giochi di ombre, silhouettes e contrasti di luce che trasmettono l’emozione del momento senza esporre i dati biometrici del volto.

3. Evitare l’archiviazione non necessaria

I file contenenti immagini di minori non devono rimanere memorizzati a tempo indeterminato sui server aziendali o nei database di agenzia. Una volta conclusa la campagna o la pubblicazione concordata, le immagini grezze non utilizzate devono essere cancellate in modo definitivo, riducendo la superficie di vulnerabilità in caso di eventuali data breach.

4. Formazione del personale interno

Le aziende e gli enti devono educare i propri dipendenti e i propri social media manager a non scattare foto con gli smartphone personali durante le attività lavorative per poi pubblicarle “ingenua mente” sui canali aziendali o personali, credendo di fare un gesto innocuo.


💡 Il valore della comunicazione consapevole

Comunicare in modo moderno ed efficace non significa semplicemente “riempire” i feed di Facebook e LinkedIn con volti sorridenti a qualunque costo. Significa, al contrario, dimostrare al proprio pubblico una profonda maturità etica e un rispetto assoluto per i diritti dei più vulnerabili.

Le aziende che oggi decidono di investire in una comunicazione trasparente, rispettosa della privacy e giuridicamente inattaccabile, non stanno solo evitando pesanti sanzioni finanziarie: stanno costruendo un legame di fiducia autentico e duraturo con i propri clienti, che riconoscono nel brand un presidio di serietà e sicurezza.

Vuoi verificare se i canali di comunicazione della tua azienda o del tuo ente sono a norma rispetto alle ultime linee guida del Garante? Lo Studio Del Core mette a disposizione la propria esperienza nel giornalismo d’impresa e nella consulenza strategica per analizzare la tua presenza online e proteggere la tua reputazione. Informare per crescere, sempre in totale sicurezza.

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One thought on “Foto di minori sui social: l’intervento del Garante Privacy per gli under 14”

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